Vediamoci chiaro

Vediamoci chiaro

In un momento storico in cui si parla sempre più di economia della conoscenza, è indispensabile che ogni azienda responsabile si dimostri capace di instaurare con i propri interlocutori una relazione fondata sulla fiducia e sulla credibilità. La strada che Agos ha deciso di intraprendere è quella della trasparenza, attraverso una comunicazione semplice e diretta, riconfermando la scelta di chiarezza e correttezza che da sempre caratterizza la nostra comunicazione a tutti i livelli.
Agos mette a disposizione della clientela e pubblica sul proprio sito le Guide di Banca d’Italia, tra cui la Guida sul credito ai consumatori

Vediamoci chiaro

La Guida pratica ‘Il credito ai consumatori in parole semplici’ è uno strumento di trasparenza e di educazione finanziaria che spiega in modo facile e chiaro le caratteristiche del credito, affinché tutti gli intermediari possano metterla a disposizione della clientela.

Attraverso un linguaggio semplice e chiaro, ha l’obiettivo di permettere ai cittadini di capire le caratteristiche di alcuni prodotti ad ampia diffusione, per favorire scelte consapevoli e informate attraverso il confronto tra le diverse offerte presenti sul mercato. Il credito ai consumatori in parole semplici: la Guida di Banca d’Italia

Il credito ai consumatori

"Un consumatore informato è un consumatore soddisfatto" è stata la convinzione che ha guidato le iniziative Agos, e che negli scorsi anni ha portato alla nascita dell’operazione Vediamoci Chiaro, volta a consolidare ulteriormente il rapporto positivo instaurato con i propri clienti, sempre più sensibili e attenti a queste tematiche.

Ritenendo quindi che l’integrità aziendale sia un elemento indispensabile, Agos sceglie di proseguire la strada di correttezza e trasparenza perfezionata nel corso degli anni, avviando iniziative e progetti volti a rafforzare ulteriormente la relazione di fiducia instaurata con i consumatori, attraverso la promozione di una maggior consapevolezza e conoscenza dei prodotti finanziari.

Vediamoci chiaro

Per visionare tutte le Guide di Banca d’Italia anche in versione inglese e tedesco, clicca qui

Alcune iniziative realizzate nell’ambito del progetto Vediamoci Chiaro:

  • materiali di comunicazione per filiali e punti vendita convenzionati e dedicati alla clientela finale;
  • disclaimer informativi in accompagnamento ai prodotti finanziari;
  • iniziative di educazione finanziaria;
  • programmi formativi dedicati ai partner commerciali.

Glossario

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  • Apertura di credito a tempo indeterminato:

    forma di finanziamento (con o senza emissione di Carta di credito) attraverso la concessione di una somma (linea di credito) utilizzabile in un’unica o in più soluzioni.

  • Apertura di credito revolving:

    Apertura di Credito nella quale il Credito Disponibile si ricostituisce man mano che si effettuano i rimborsi, consentendo all’utilizzatore di effettuare ulteriori spese.

  • Assicurazione facoltativa "Credit Protection":

    la polizza Credit Protection Insurance (CPI) è una particolare tipologia di prodotto assicurativo che il Cliente può facoltativamente sottoscrivere affinché, in caso di eventi imprevisti, quali ad esempio decesso, invalidità totale e permanente, inabilità temporanea totale dal lavoro. possa ricevere un indennizzo commisurato al capitale residuo o ad un certo numero di rate in scadenza.. Per le polizze CPI è necessario indicare al cliente “l’indicatore del costo totale del credito, calcolato con le stesse modalità del TAEG, includendo anche le polizze assicurative facoltative”. Tale indicatore è un valore in percentuale che viene inserito nell’allegato al SECCI, anche in caso di mancata adesione alla copertura assicurativa facoltativa.

  • ATM (Automated Teller Machine):

    sportello automatico collocato generalmente presso gli sportelli bancari che permettono al titolare di una Carta di credito/debito di effettuare prelievi di contanti, nonché di avere informazioni sulla propria situazione contabile.

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  • Carta di credito:

    Strumento di pagamento dotato di banda magnetica e/o microchip al quale è associata un’Apertura di credito, che consente di effettuare acquisti presso tutti i punti di vendita autorizzati, nonché di prelevare contanti presso gli sportelli automatici (ATM).

  • Costo totale del credito:

    tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le eventuali spese notarili.

  • Consumatore:

    persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

  • Credit Scoring:

    procedura automatizzata di valutazione delle richieste di credito, basata su una serie di analisi statistiche e sulla verifica dei dati del richiedente presso diverse banche dati (Enti finalizzati alla tutela del credito, società fornitrici di dati pubblici, ecc.) nonché su dati socio economici. Il risultato di tale procedura è un indice quantitativo sintetico (credit score) utilizzato per valutare la concessione del finanziamento.

  • Durata del finanziamento:

    L’intervallo temporale concordato dal creditore e dal debitore entro cui il debitore dovrà restituire il prestito unitamente agli interessi maturati e alle spese previste.

  • Estinzione anticipata:

    Il Cliente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, previa richiesta scritta, l’importo dovuto ad Agos e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito - (comprensivo di tutti i costi, inclusi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il Cliente deve pagare in relazione al contratto di credito ed esclusi i costi relativi alle polizze assicurative facoltative). In caso di rimborso totale tali costi saranno rimborsati in base al criterio del costo ammortizzato. In caso di rimborso anticipato parziale la detrazione dei suddetti importi avverrà nella stessa proporzione con cui il versamento effettuato ridurrà il capitale residuo (calcolata la percentuale corrispondente all’importo versato rispetto al capitale residuo, la stessa percentuale sarà applicata all’importo dei costi residui). Ricevuta la richiesta di rimborso anticipato, Agos comunica al Cliente l’importo dovuto da pagare, quale ammontare delle eventuali rate scadute e non pagate e del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati, nonché di un indennizzo che non può superare:

    • l’1% dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno ovvero;
    • lo 0,5% del medesimo importo se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno;

    Il tutto ipotizzando un pagamento con data valuta coincidente con la scadenza della prima rata successiva alla richiesta. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. Il pagamento deve avvenire in un'unica soluzione. L'estinzione si considera effettuata nella data di valuta del pagamento. Se tale data è antecedente rispetto a quella indicata nel conteggio di estinzione saranno rimborsati gli interessi giornalieri non maturati. Come condizione di miglior favore, Agos procederà con l’estinzione anche nel caso in cui il pagamento sia effettuato con data valuta entro i 10 giorni successivi alla data indicata nel conteggio. In difetto, l’estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata previo rilascio di un conteggio aggiornato. L’indennizzo non è, comunque, dovuto se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito, se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel Contratto o se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

  • Fido:

    esposizione debitoria massima che il finanziatore concede ad un Cliente in caso di Apertura di Credito associata o meno a una Carta di credito.

  • Fido Utilizzato:

    determinato in funzione degli utilizzi della Apertura di Credito. E’ costituito da capitale, interessi e spese riportati nel rendiconto inviato periodicamente al titolare dell’Apertura di Credito.

  • Fido Disponibile:

    Fido meno Fido Utilizzato;

  • Garanzia:

    valore o impegno di una terza persona presentato dal debitore al finanziatore a fronte della concessione di un finanziamento, su cui il finanziatore si può rivalere in caso di insolvenza. Le garanzie possono essere reali (per esempio pegno o ipoteca dì un bene fisico, come una casa o macchina) o personali (come per esempio la firma di coobbligato, una fideiussione)

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  • Importo erogato:

    E’ la somma corrisposta al rivenditore (in caso di credito finalizzato) o al cliente (in caso di prestito personale), secondo modalità e tempi concordati all’atto della sottoscrizione del contratto di finanziamento.

  • Importo finanziato:

    E’ la somma delle voci sulla base della quale si calcola il rimborso del cliente (es. importo richiesto, spese istruttoria, eventuale assicurazione).

  • Importo totale del credito:

    il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore in virtù di un contratto di credito.

  • Importo totale dovuto dal consumatore:

    La somma dell’importo totale del credito e del costo totale del credito.

  • Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (SECCI):

    Il documento (abbreviato SECCI) deve essere utilizzato da tutti gli operatori finanziari in modo tale da consentire al cliente non solo di poter analizzare i costi del finanziamento ma anche di confrontare facilmente le diverse offerte presenti sul mercato. Tale documento contiene e riepiloga, in modo comprensibile e leggibile, le caratteristiche principali del prodotto offerto dal finanziatore, ad esempio l’importo totale del credito, la durata del contratto, i costi del finanziamento, la specifica in ordine alla natura facoltativa del prodotto assicurativo eventualmente offerto insieme al finanziamento. In questo documento sono inoltre riepilogati i principali diritti del consumatore, le conseguenze in caso di mancato adempimento da parte dello stesso e le informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza dei servizi finanziari.

  • INTERMEDIARIO DEL CREDITO:

    Soggetto che propone i contratti di credito per conto del finanziatore e cura, fin dalla presentazione della proposta, tutta l’attività di preparazione del contratto. Se è un agente in attività finanziaria può anche concludere il contratto.

  • Istituto di pagamento:

    Prestatore di servizi di pagamento (ad esempio Agos Ducato).

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  • Operazione di pagamento:

    attività posta in essere dal cliente di versare, trasferire o prelevare fondi.

  • Ordine di pagamento:

    qualsiasi istruzione data dal cliente alla banca/finanziaria con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’operazione di pagamento.

  • Prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione:

    La cessione del quinto dello stipendio è una particolare tipologia di prestito personale, destinata a lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati (per questi ultimi sono comunque previsti alcuni requisiti, sia di tipo personale che relativi all’azienda presso cui il consumatore è impiegato) e a pensionati. In tale forma di finanziamento il rimborso delle rate avviene tramite cessione di una quota dello stipendio o della pensione a favore del soggetto finanziatore. Il finanziamento è a tasso di interesse fisso, con esborso iniziale in un’unica soluzione e rimborso secondo un piano predefinito a rate costanti e comunque non superiori alla quinta parte dello stipendio/pensione netto mensile. Il rimborso delle rate è automatico, con trattenuta sulla busta paga da parte del proprio datore di lavoro/cedolino della pensione.

    La materia è stata originariamente disciplinata dal DPR 5.1.1950, n. 180, integrato e modificato da successivi interventi normativi.

    Prestito Delegazione di Pagamento:

    Forma di finanziamento molto simile alla cessione del quinto dello stipendio, destinata ai lavoratori dipendenti, che consente di aggiungere un ulteriore quinto allo stipendio cedibile, al fine di ottenere un finanziamento più alto. Il richiedente delega irrevocabilmente il proprio datore di lavoro a trattenere dallo stipendio la rata del prestito concesso.

    Anche questa tipologia di finanziamento è disciplinata dal D.P.R. 5.1.1950, n.180 e successive modifiche e integrazioni.

  • Prestito finalizzato:

    Il prestito finalizzato è un finanziamento concesso ad un cliente per l’acquisto di un determinato bene presso un rivenditore convenzionato con l’erogatore del prestito (la finanziaria o la banca). Il rivenditore diventa intermediario del credito tra il soggetto che eroga la somma e il richiedente (cliente finale). Il rapporto a tre si sostanzia nell’acquisto del bene da parte del cliente finale, il quale rimborserà l’ente erogante (creditore) dell’importo comprensivo degli interessi, anticipato per suo conto al rivenditore.

  • Prestito personale:

    Finanziamento non finalizzato di un importo prefissato, con pagamento di un tasso di interesse in genere fisso e rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti.

  • Questionario delle richieste ed esigenze assicurative del cliente e di Coerenza ed adeguatezza del prodotto:

    insieme di domande che consentono all’intermediario di raccogliere le informazioni necessarie per valutare le esigenze assicurative del cliente e la coerenza della polizza alle stesse.

  • Questionario sanitario:

    Documento in cui il cliente, con riferimento ad una serie di patologie, è chiamato a rispondere a domande volte a rappresentare il proprio stato di salute, consentendo all’intermediario di determinarne l’assicurabilità.

  • Rata:

    La rata è il pagamento periodico da effettuare per estinguere un debito. La cadenza con cui pagare (mensile, trimestrale etc.) è stabilita dal piano di ammortamento. La rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi.

  • Rendiconto:

    comunicazione periodica relativa allo svolgimento del rapporto effettuata almeno una volta l’anno.Essa è volta ad assicurare che il consumatore abbia un quadro aggiornato dell’andamento del rapporto; riporta ogni informazione rilevante a questo fine, nonché tutte le movimentazioni, anche mediante voci sintetiche di costo.

  • Servizio di pagamento:

    Esecuzione di operazioni di pagamento mediante la carta di credito o dispositivi analoghi.

  • SIC_ Sistema di Informazioni Creditizie:

    I SIC sono banche dati private che raccolgono informazioni sull’accesso al credito dei cittadini e sull’andamento dei rapporti di credito. Banche e Società Finanziarie consultano i SIC prima di concedere un finanziamento e alimentano i dati ivi contenuti con le informazioni che raccolgono durante tutta la durata del contratto.

  • Strumento di pagamento:

    qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra il Cliente e la banca/finanziaria e di cui il Cliente si avvale per impartire un ordine di pagamento.

  • Tabella di ammortamento:

    documento riportante gli importi dovuti, le relative scadenze, le condizioni di pagamento, il piano di ammortamento del capitale, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

  • T.A.E.G.:

    Il TAEG indica il costo totale del credito espresso in percentuale annua. Il “costo totale del credito” indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse: le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore e’ a conoscenza. I costi esclusi dal calcolo del TAEG consistono in: costi coperture assicurative se facoltative, eventuali penali o somme dovute per l’inadempimento di qualsiasi obbligo contrattuale inclusi gli interessi di mora, commissione di prelievo anche da sportelli esteri (solo per Aperture di Credito a Tempo Indeterminato), commissioni rifornimento carburante (solo per Aperture di Credito a Tempo Indeterminato).

  • T.A.N.:

    Il Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dagli istituti finanziari all’importo finanziato. Viene utilizzato per calcolare la quota interessi che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore. Tale quota sommata alla quota capitale e alle spese, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori quali spese e imposte.

  • T.E.G. (Tasso Effettivo Globale):

    Il TEG (Tasso Effettivo Globale) dell’operazione di finanziamento è un indicatore, espresso in punti percentuali, utile ad accertare se le condizioni di costo delle operazioni creditizie praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari presentano carattere usurario. Il TEG del finanziamento, si confronta con i tassi soglia usura determinati in base alle rilevazioni trimestrali del TEGM, al fine di stabilire che la singola pratica di finanziamento non superi la soglia di usura per la categoria in cui il credito è ricompreso. Viene calcolato tenuto conto degli interessi, commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza.

  • T.E.G.M. (Tasso Effettivo Globale Medio):

    Il TEGM è l’informazione sui Tassi Effettivi Globali Medi per categoria di prodotti finanziari e importi, determinati trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base dei quali è calcolato il limite della soglia di usura. In altre parole, il TEGM indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie. Il TEGM risultante dall’ultima rilevazione e relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali), determina la soglia oltre la quale gli interessi sono sempre usurari sulla base della legge n.108 dell’8 marzo 1996 modificata dal Decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011. È consultabile nella sezione Trasparenza, presso le filiali e le agenzie autorizzate Agos Ducato e presso tutti i punti vendita convenzionati con Agos Ducato.

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