Estinzione anticipata:
Il Cliente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, previa richiesta scritta, l’importo dovuto ad Agos e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito - (comprensivo di tutti i costi, inclusi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il Cliente deve pagare in relazione al contratto di credito ed esclusi i costi relativi alle polizze assicurative facoltative). In caso di rimborso totale tali costi saranno rimborsati in base al criterio del costo ammortizzato. In caso di rimborso anticipato parziale la detrazione dei suddetti importi avverrà nella stessa proporzione con cui il versamento effettuato ridurrà il capitale residuo (calcolata la percentuale corrispondente all’importo versato rispetto al capitale residuo, la stessa percentuale sarà applicata all’importo dei costi residui). Ricevuta la richiesta di rimborso anticipato, Agos comunica al Cliente l’importo dovuto da pagare, quale ammontare delle eventuali rate scadute e non pagate e del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati, nonché di un indennizzo che non può superare:
- l’1% dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno ovvero;
- lo 0,5% del medesimo importo se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno;
Il tutto ipotizzando un pagamento con data valuta coincidente con la scadenza della prima rata successiva alla richiesta. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. Il pagamento deve avvenire in un'unica soluzione. L'estinzione si considera effettuata nella data di valuta del pagamento. Se tale data è antecedente rispetto a quella indicata nel conteggio di estinzione saranno rimborsati gli interessi giornalieri non maturati. Come condizione di miglior favore, Agos procederà con l’estinzione anche nel caso in cui il pagamento sia effettuato con data valuta entro i 10 giorni successivi alla data indicata nel conteggio. In difetto, l’estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata previo rilascio di un conteggio aggiornato. L’indennizzo non è, comunque, dovuto se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito, se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel Contratto o se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.