Cosa sono i SIC?
I Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) sono delle banche dati che raccolgono e gestiscono informazioni relative a richieste/rapporti di credito.
Gli enti partecipanti (banche e società finanziarie), su base volontaria, forniscono ai SIC i dati relativi ai rapporti di credito della propria clientela e, per contro, vi accedono per conoscere la storia creditizia (andamento dei pagamenti; esposizione debitoria residuale, stato del rapporto) di chi ha richiesto un finanziamento.
Dal 1° gennaio 2005 è in vigore il "codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" pubblicato sulla G.U. n. 300 del 23 dicembre 2004, che disciplina specificamente l'attività dei SIC e degli enti finanziari che vi accedono.
Sottoscritto dai gestori dei SIC, dai rappresentanti degli enti finanziari, da alcune associazioni dei consumatori e dal Garante per la protezione dei dati personali, il codice prevede una serie di disposizioni chiare e precise a tutela dei dati personali dei soggetti censiti, in armonia con il dettato legislativo del Codice privacy (Dlgs. 196/2003).
Quali sono le SIC e come contattarle?
- CRIF S.p.A. (Centrale Rischi Finanziari)
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Via Zanardi 41 - 40131 Bologna
Tel. 0516458900, Fax 0516458940
Sito internet: www.consumatori.crif.com
- CTC (Consorzio Tutela del Credito)
Viale Tunisia 50 - 20124 Milano
Tel. 0266710235-29, Fax 0267479250
Sito internet: www.ctconline.it
La conservazione dei dati
I tempi di conservazione dei dati sono stati stabiliti dal codice di deontologia e buona condotta e sono organizzati secondo tempi diversi:
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Richieste di finanziamento
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6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in
caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa
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Morosità di due rate o mesi poi sanate
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12 mesi dalla regolazione |
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Ritardi superiori sanati anche su transazione
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24 mesi dalla regolazione |
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Eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempienze, sofferenze) non sanati | |
36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto
o dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri
eventi rilevanti in relazione al rimborso)
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Rapporti che si sono svolti positivamente (senza
ritardi o altri eventi negativi) | |
36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di
scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date.
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