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I Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC)
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Cosa sono i SIC?

 

I Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) sono delle banche dati che raccolgono e gestiscono informazioni relative a richieste/rapporti di credito.  
Gli enti partecipanti (banche e società finanziarie), su base volontaria, forniscono ai SIC i dati relativi ai rapporti di credito della propria clientela e, per contro, vi accedono per conoscere la storia creditizia (andamento dei pagamenti; esposizione debitoria residuale, stato del rapporto) di chi ha richiesto un finanziamento.
Dal 1° gennaio 2005 è in vigore il "codice di deontologia e buona condotta  per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" pubblicato sulla G.U. n. 300 del 23 dicembre 2004, che disciplina specificamente l'attività dei SIC e degli enti finanziari che vi accedono.
Sottoscritto dai gestori dei SIC, dai rappresentanti degli enti finanziari, da alcune associazioni dei consumatori e dal Garante per la protezione dei dati personali, il codice prevede una serie di disposizioni chiare e precise a tutela dei dati personali dei soggetti censiti, in armonia con il dettato legislativo del Codice privacy (Dlgs. 196/2003).



 

Quali sono le SIC e come contattarle?


  • CTC (Consorzio Tutela del Credito)
    Viale Tunisia 50 - 20124 Milano
    Tel. 0266710235-29, Fax 0267479250
    Sito internet: www.ctconline.it


La conservazione dei dati

 

I tempi di conservazione dei dati sono stati stabiliti dal codice di deontologia e buona condotta e sono organizzati secondo tempi diversi:



Richieste di finanziamento


 


6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in

caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa



Morosità di due rate o mesi poi sanate


 


12 mesi dalla regolazione


Ritardi superiori sanati anche su transazione


 


24 mesi dalla regolazione

Eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempienze, sofferenze) non sanati

 


36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto

o dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri

eventi rilevanti in relazione al rimborso)



Rapporti che si sono svolti positivamente (senza

ritardi o altri eventi negativi)

 


36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di

scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date.




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